Accesso Civico
L’accesso civico è un istituto regolato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, che lo definisce quale “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
L’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
Pertanto, chiunque rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al responsabile della trasparenza dell’amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia dello stesso, al titolare del potere sostitutivo.
In sintesi, attualmente sono operanti nel nostro ordinamento tre diversi strumenti di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, i cui tratti caratterizzanti sono riassumibili nella tabella sottostante:
ISTITUTO |
LEGGE REGOLATRICE |
FINALITA’ |
CARATTERISTICHE |
Accesso documentale |
Art. 22 L. 241/1990 |
Conoscenza di documenti necessari per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti |
Esperibile da chi vanta un interesse concreto; onere di motivazione |
Accesso civico semplice |
Art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013 |
Rimediare alla mancata pubblicazione di informazioni sui siti web delle Pubbliche Amministrazioni |
Esperibile da chiunque senza onere di motivazione |
Accesso civico generalizzato |
Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 97/2016 |
Conoscenza di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria |
Esperibile da chiunque senza onere di motivazione |
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